VAGABONDI IN MOTO A.S.D.
Moto Club Associazione Sportiva Dilettantistica – “ViM”
Il Moto Club Vagabondi in Moto A.S.D., in breve “ViM”, è un’Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Roma.
L’Associazione nasce con l’obiettivo di accrescere l’entusiasmo e la passione per la moto, incentivare iniziative culturali, sociali, sportive e promozionali legate al motociclismo e promuovere iniziative ricreative, incontri e manifestazioni come strumento di aggregazione e sviluppo delle personalità.
Consiglio Direttivo
Presidente: Stephen Alan Cox
Vice-Presidente: Luca Scaringi
Tesoriere / Segretario: Mario Mastroianni
Consigliere: Pasquale la Torre
Consigliere: Luciano Neri
STATUTO
Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita in Roma, in Via Giorgio Petrocchi n. 24, un moto club associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: “VAGABONDI IN MOTO A.S.D.”, in breve “ViM”.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 2 – Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, utilizzando lo sport anche come strumento di aggregazione e di sviluppo delle personalità mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e dilettantistica, ricreativa che promuova la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività ricreative e sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno farne espressa richiesta scritta e la qualità di socio si acquisisce con delibera del Presidente del Consiglio Direttivo.
4. La domanda di ammissione in qualità di socio potrà essere negata da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato.
5. L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo e il socio è tenuto a versare la quota annuale di iscrizione al Tesoriere. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, restituita o rivalutata.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere contro firmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Articolo 5 – Diritti e obblighi dei soci
Diritti:
1. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita dell’associazione prestando gratuitamente la propria collaborazione per la migliore riuscita delle iniziative dell’associazione.
2. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
4. Tutti i soci hanno il diritto di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento comunicandole per iscritto al Consiglio Direttivo.
Obblighi:
5. Tutti i soci hanno l’obbligo di versare puntualmente la quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno.
6. Hanno l’obbligo di eseguire le loro attività verso gli altri in modo spontaneo, gratuito e senza alcuno scopo di lucro.
7. Hanno l’obbligo di rispettare il presente statuto nonché tutti i regolamenti interni dell’associazione e a non svolgere attività che siano idonee nel creare turbative o danno all’associazione stessa.
8. L’associato dovrà uniformarsi alle decisioni del Consiglio Direttivo, astenersi da qualsiasi azione o comportamento che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l’immagine o il prestigio dell’associazione.
9. Ogni associato resta, in proprio, pieno e unico responsabile delle proprie iniziative anche se assunte o compiute nell’ambito delle attività dell’associazione. Resta comunque libera e impregiudicata ogni eventuale azione che l’associazione voglia prendere per la tutela dei propri interessi.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a) Dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo.
b) Decesso dell’associato.
c) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
d) Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.
e) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
f) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
g) In caso di scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2. L’associato radiato non può essere più ammesso e non può più fare uso diretto o indiretto del nome dell’associazione.
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario/Tesoriere.
Tutti gli organi sociali, esclusa l’Assemblea generale dei soci, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci ad eccezione del primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’associazione.
Articolo 8 – Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. È raccomandata la partecipazione in presenza anche se sarà ammessa la partecipazione mediante Video Conferenza (Facetime, Whatsapp, MS Teams o sistemi equivalenti) ai soci che ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
4. L’Assemblea nomina un Segretario.
5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima con comunicazione agli associati mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail-fax-sms-posta-whatsapp). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e ordine del giorno.
2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, sull’approvazione del programma da svolgere nell’anno proposto dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Articolo 11 – Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati con qualsiasi mezzo ritenuto il più idoneo (mail-fax-sms-posta-whatsapp). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza ed ordine del giorno.
2. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 12 – Validità Assembleare
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. In seconda convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 7 componenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica illimitatamente fino alle dimissioni dei suoi componenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono far parte del Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e che abbiano un’anzianità nel club in qualità di associato da almeno due anni consecutivi.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
5. I componenti dell’organo amministrativo hanno il divieto di ricoprire la medesima carica in altre ASD o SSD.
Articolo 14 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento allo Statuto, ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione previa richiesta al Consiglio Direttivo.
Articolo 15 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio esso proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si proceda alle votazioni per surrogare i mancanti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti per un periodo superiore ai sei mesi, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 16 – Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo: deliberare sulle domande di ammissione dei soci – determinare l’ammontare della quota associativa – redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea – fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all’art. 11, comma 2 – deliberare spese in nome e per conto dell’associazione – redigere di eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati – adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari – attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
Articolo 18 – Il Presidente
Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo successivamente può essere eletto Presidente qualsivoglia associato.
Articolo 19 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 – Il Segretario/Tesoriere
Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, è addetto alla corrispondenza e cura le schede personali informative degli associati. Cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Custodisce sotto la propria responsabilità il denaro e ogni altro valore dell’associazione, rende conto della situazione di cassa al Consiglio Direttivo.
Articolo 22 – Il Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, copia del bilancio stesso.
Articolo 23 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 23 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione, da beni acquistati con fondi e destinati alle finalità dell’associazione.
Articolo 24 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e i soci o tra i soci e i medesimi saranno sottoposte all’esclusiva competenza del Presidente e del Vice Presidente.
Articolo 25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
Articolo 26 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.
Roma, 28/02/2026
Il Presidente
Stephen Alan Cox